Sez. L, Sentenza n. 625 del 16/01/2004 (Rv. 569466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare - Intervento del fondo di garanzia presso l'INPS - Condizioni - Prova dell'insolvenza a carico del lavoratore - Estremi - Prova dell'avvenuto, infruttuoso esperimento della procedura esecutiva individuale secondo l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2, legge n. 297/1982, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento, da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale, dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per ottenere il pagamento di tale trattamento dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, ha l'onere di dimostrare - oltre all'avvenuta cessazione del rapporto, all'inadempimento del datore di lavoro e al fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali - che (in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso) mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita di quest'ultimo, eventualmente diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)