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Sez. L, Sentenza n. 4783 del 28/03/2003 (Rv. 561592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare - Intervento del fondo di garanzia presso l'INPS - Condizioni - Prova dell'insolvenza a carico del lavoratore - Estremi - Onere di dimostrare l'avvenuto esperimento dell'esecuzione forzata secondo l'ordinaria diligenza - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS ex art. 2 della legge n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa; né la previsione di tale onere suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione ai principi e alle garanzie di cui agli art. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, atteso che, da un lato, il diverso trattamento del lavoratore a seconda che l'impresa sia o non soggetta al fallimento trova giustificazione logica nel fatto che soltanto nella prima ipotesi lo stato di insolvenza, cui si ricollega il rischio di mancata realizzazione del credito, ha costituito oggetto di specifico accertamento giudiziale, e che, dall'altro, gli accertamenti e le ricerche imposti al lavoratore costituiscono mera espressione di quella ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)