Sez. L, Sentenza n. 14447 del 29/07/2004 (Rv. 575085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Mancato pagamento da parte del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento - Richiesta di pagamento a carico del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. - Condizioni - Esperimento di un serio tentativo di esecuzione - Portata della previsione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a lavoratore che aveva esercitato infruttuosamente l'esecuzione mobiliare, aveva affermato la necessità dell'esperimento dell'esecuzione immobiliare, ancorché essa si prospettasse infruttuosa).
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)