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Sez. 2, Sentenza n. 519 del 23/01/1988 (Rv. 457030 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457030-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*

Considerata la finalità della normativa dell'art. 732 cod. civ., di favorire il mantenimento della comunione ereditaria, la disposizione relativa alla facoltà di agire per il retratto in Mancanza della prescritta notificazione ai coeredi della proposta di alienazione ad un estraneo pone la permanenza della comunione come presupposto per l'Esercizio del diritto di riscatto, ma non sottrae alla prescrizione, che è istituto di carattere generale, tale diritto, il quale, pertanto, si estingue con il decorso di dieci anni dal momento in cui poteva essere fatto valere (e cioè da quello della conclusione del contratto di trasferimento della quota all'estraneo) ancorché permanga lo stato di comunione. (V 4695/86, mass n 447410; (V 1761/79, mass n 398120; (V 3241/68, mass n 336198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)