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Sez. 2, Sentenza n. 3241 del 12/10/1968 (Rv. 336198 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESCRIZIONE ORDINARIA (DECENNALE) - DECORRENZA - DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336198-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - PRESCRIZIONE ORDINARIA (DECENNALE) - DECORRENZA - DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA.*

Il diritto di riscattare la quota o parte di quota, che il coerede abbia alienato a un estraneo, senza notificare agli altri coeredi la proposta di alienazione, si estingue per prescrizione se non esercitato per il tempo determinato dalla legge (10 anni). La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, e tale momento coincide con la conclusione del contratto di trasferimento della quota o parte di quota all'estraneo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)