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Sez. 2, Sentenza n. 1761 del 26/03/1979 (Rv. 398120 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - DIRITTO DI RISCATTO - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398120-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - DIRITTO DI RISCATTO - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*

Il requisito dello stato di comunione ereditaria, di cui all'art 732 cod civ, e soltanto un presupposto per l'Esercizio del diritto di prelazione spettante al coerede e della relativa Azione (cosiddetto retratto successorio), ma tale presupposto opera pur sempre nell'ambito della prescrizione, che e istituto di carattere generale. Ne consegue che l'imprescrittibilita del diritto di chiedere la divisione non puo essere invocato per escludere la prescrizione del diritto di riscatto della quota o di parte di essa che il coerede abbia alienata ad un estraneo senza notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi: tale diritto, percio, si estingue se non esercitato nel termine di dieci anni, che decorre dal giorno in cui il diritto puo esser fatto valere, ossia da quando e stato concluso il contratto di trasferimento della quota o di parte di essa. (Conf 3241/68, mass n 336198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)