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Sez. 1, Sentenza n. 527 del 30/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200787 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Necessità - Incidenza di valutazione di semestre su quelli contigui - Possibilità - Obblighi di motivazione del Tribunale di sorveglianza.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200787-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri della condotta del condannato non deve essere intesa in senso rigido ed esasperato, giacché la valutazione negativa relativa a semestri precedenti e susseguenti a quello positivamente valutato non può che riverberarsi, normalmente, su quella del semestre tra essi incluso, sicché l'eventuale positiva valutazione di detto periodo, contiguo a quelli in cui l'interessato ha tenuto comportamenti negativamente valutati ai fini della misura alternativa alla detenzione deve essere l'esito di un'indagine particolarmente approfondita, sfociante in un provvedimento che analiticamente spieghi le ragioni, in base alle quali le negative valutazioni espresse per i semestri contigui siano state positivamente ribaltate in relazione al semestre per il quale si è ritenuto di applicare il beneficio della liberazione anticipata. A tale obbligo di puntuale e specifica motivazione non ottempera il giudice di merito che si limita a genericamente valutare come positiva la condotta tenuta dall'interessato nel semestre intercluso, limitandosi, tra l'altro, a servirsi di frasi generiche contenute in modulo prestampato, nello stesso momento in cui motiva in maniera specifica sul comportamento dell'interessato nei semestri precedente e successivo a quello considerato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)