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Sez. 1, Sentenza n. 6615 del 11/12/1996 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 206971 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione frazionata per semestri - Necessità - Incidenza negativa del giudizio di un semestre sui semestri contigui - Possibilità - Periodi di regolare condotta intervallati da altri di comportamento non partecipativo - Eventuale positiva valutazione dei semestri esenti da rilievi ai fini della concessione del beneficio - Obbligo di puntuale e specifica valutazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206971-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non deve essere intesa in senso rigido, giacché l'accertamento della rispondenza al trattamento rieducativo, anche se legislativamente legato a siffatta cadenza temporale, implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall'art. 13 dell'Ordinamento Penitenziario. Pertanto la valutazione negativa di alcuni semestri può riflettersi su quelli contigui, specie allorquando periodi di regolare condotta siano intervallati da altri che, in quanto caratterizzati da un comportamento non partecipativo, possono essere indici della mancanza di reale disponibilità al trattamento per l'intero arco di tempo: in tale ipotesi, la eventuale positiva valutazione dei semestri esenti da rilievi deve essere l'esito di un'indagine particolarmente approfondita, espressa in un provvedimento che analiticamente spieghi le ragioni in base alle quali il negativo giudizio espresso per i semestri contigui sia stato rovesciato in relazione al periodo per il quale si è ritenuto di concedere la liberazione anticipata. A tale obbligo non ottempera il giudice di merito che si limiti genericamente a valutare in positivo la condotta tenuta dall'interessato nei semestri precedenti e seguenti ad un periodo segnato da negativi rilievi.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)