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Sez. 4 - , Sentenza n. 10017 del 03/03/2021 Cc. (dep. 15/03/2021) Rv. 280700 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio ex legge n. 724 del 1994 – Unico immobile – Disponibilità di fatto di singole porzioni da parte di soggetti diversi – Presentazione di distinte istanze di condono – Legittimazione - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280700-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)