Sez. L, Sentenza n. 4823 del 01/03/2007 (Rv. 595254 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Sentenza con due distinti capi - Provvedimento, unitario ed indistinto, sulle spese del giudice di primo grado - Impugnazione della sentenza - Riforma parziale in appello della sentenza impugnata - Statuizione sulle spese - Soccombenza parziale dell'appellato relativa al solo capo riformato - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Ove la sentenza impugnata consti di due distinti capi - nella specie, spettanza dell'integrazione al minimo di una pensione e cristallizzazione della doppia integrazione -, il giudice di primo grado abbia provveduto unitariamente ed indistintamente sulle spese, e quello d'appello abbia riformato uno solo dei due capi, il potere, spettante a quest'ultimo, di statuire sulle spese, deve tener conto della soccombenza soltanto parziale dell'appellato, relativa al solo capo riformato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)