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Sez. L, Sentenza n. 16140 del 15/11/2002 (Rv. 558539 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Decadenza del relativo diritto - Condizione - Ingiustificata assenza alla visita di controllo - Diritto alla restituzione delle prestazioni - Datore di lavoro - Legittimazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558539-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

La norma di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevede la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia qualora risulti ingiustificatamente assente alla visita di controllo riguarda il rapporto previdenziale intercorrente tra il prestatore di lavoro e l'Inps, che va tenuto distinto dal rapporto di lavoro, ancorché l'indennità debba essere di regola anticipata dal datore di lavoro, salvo il conguaglio con i contributi previdenziali. Pertanto legittimato all'azione di restituzione è L'Inps, titolare del rapporto obbligatorio e non il datore, il quale lavoratore va considerato non come "solvens", ma come "adiectus solutionis" causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)