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Sez. L, Sentenza n. 7691 del 22/04/2004 (Rv. 572240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenza del lavoratore durante la fascia oraria di reperibilità - Senza giustificazioni - Inadempimento dell'obbligo di collaborazione nei confronti del datore di lavoro - Configurabilità - Sanzionabilità - Sussistenza - Specifica previsione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione. Ne consegue che l'assenza priva di valida giustificazione del lavoratore dal proprio domicilio si configura come l'inadempimento dell'obbligo di collaborazione inteso in senso ampio, per la cui sanzionabilità non è necessaria una specifica previsione nel codice disciplinare, essendo sufficiente il mero riferimento alla violazione - non grave - degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro stabiliti direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)