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Sez. L, Sentenza n. 13377 del 01/12/1999 (Rv. 531726 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Sentenza penale di condanna - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Ai sensi dell'articolo 651 cod. proc. civ. - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531726-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Nel processo avente ad oggetto l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per le somme pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, la sentenza penale dibattimentale di condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose in danno del dipendente ha efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 651 cod.proc.pen. "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso"; pertanto il giudice civile deve esaminare la natura e il contenuto del provvedimento del giudice penale e riscontrare se, alla luce di tale norma, sussistano tutti i parametri per l'efficacia del giudicato penale ai fini dell'accertamento della responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)