Sez. U, Sentenza n. 6229 del 08/07/1996 (Rv. 498427 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso nei confronti del datore di lavoro - Presupposti - Sussistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o da dipendenti - Mancata deduzione e prova da parte dell' I.N.A.I.L. - Improponibilità dell'azione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
In forza dell'art.10, primo e quarto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione di regresso dell' I.N.A.I.L., nei confronti del datore di lavoro, tendente al rimborso delle somme erogate dall'Istituto al lavoratore in conseguenza delle lesioni da lui riportate in un infortunio sul lavoro (nella specie, infortunio "in itinere"), non è proponibile ove l'istituto medesimo non deduca e non provi l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti di cui questi debba rispondere a norma dell'art. 2049 cod. civ..
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)