Sez. L, Sentenza n. 749 del 16/01/2006 (Rv. 587235 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Dirigente - Assunzione con contratto di lavoro a termine - Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza contrattuale - Automatica conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO
Al rapporto di lavoro dei dirigenti non si applicano, in ragione del suo carattere particolarmente fiduciario, numerose disposizioni che disciplinano la stessa tipologia contrattuale con riferimento alle altre categorie di lavoratori. In particolare, al contratto di lavoro a termine dei dirigenti non si applica l'art. 2, comma secondo, della legge n. 230 del 1962, e pertanto la continuazione del rapporto di lavoro a termine dopo la scadenza del termine stesso non ne comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)