Sez. L, Sentenza n. 22965 del 09/10/2013 (Rv. 628259 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apponibilità del termine al rapporto di lavoro del dirigente d'azienda - Condizioni - Limiti - Applicabilità della disciplina limitativa della proroga - - Conversione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda, nel regime (applicabile "ratione temporis") degli artt. 2 e 4 della legge 18 aprile 1962, n.230 (poi abrogata dall'art.11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), il contratto a termine non costituisce, , limitatamente a detta categoria di prestatori di lavoro, deroga al principio generale della normale durata a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato e, conseguentemente, la prosecuzione del rapporto a tempo determinato del dirigente d'azienda oltre il termine originario (o legittimamente prorogato) non dà luogo alla conversione in un contratto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)