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Sez. 3, Sentenza n. 3406 del 17/05/1983 (Rv. 428294 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PICCOLO IMPRENDITORE - QUALIFICA RELATIVA - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428294-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - PICCOLO IMPRENDITORE - QUALIFICA RELATIVA - SPETTANZA.*

Sia ai fini del riconoscimento del diritto del concedente coltivatore diretto alla cessazione della proroga dei contratti agrari, ai sensi dell'art. 1, lett. A), d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1978 n. 176), sia in relazione al diritto alla proroga legale invocato dall'affittuario (ai sensi dei provvedimenti legislativi n. 157 del 1945, n. 353 del 1949, n. 505 del 1950 e n. 435 del 1951), la qualifica di piccolo imprenditore - pur non richiesta espressamente dalla legge - è conseguenziale alla qualifica di coltivatore diretto, secondo il disposto dell'art. 2083 cod. civ., con la conseguenza che essa compete a colui che professionalmente espleta, nel campo dell'agricoltura, in maniera autonoma e senza vincolo di dipendenza, attività anche direttiva e di organizzazione, con esclusione quindi dei semplici braccianti e con diversa Rilevanza - sul piano della capacità lavorativa - dell'apporto dei familiari. (V 1421/80, mass n 404965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)