Sez. L, Sentenza n. 1421 del 03/03/1980 (Rv. 404965 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - QUALITA DI PICCOLO IMPRENDITORE - NECESSITA - CONCEDENTE AVENTE LA QUALIFICA DI BRACCIANTE AGRICOLO - DIRITTO ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - QUALITA DI PICCOLO IMPRENDITORE - NECESSITA - CONCEDENTE AVENTE LA QUALIFICA DI BRACCIANTE AGRICOLO - DIRITTO ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA - INSUSSISTENZA.*
Ai fini del riconoscimento del diritto del concedente coltivatore diretto alla cessazione della proroga dei contratti agrari ex art 1 DLCPS 1 aprile 1947 n 273, nel testo sostituito dalla legge 10 maggio 1978 n 176, e necessario l'accertamento della qualita di piccolo imprenditore, secondo i caratteri delineati dall'art 2083 cod civ, oltre che dell'ulteriore requisito dell'effettivo svolgimento per un biennio (sugli ultimi dieci anni) della correlativa specifica attivita di coltivatore diretto, come richiesto dalla nuova normativa della citata legge n 176 del 1978; pertanto, deve escludersi il diritto alla cessazione della proroga legale nell'ipotesi in cui il concedente abbia soltanto la qualifica di bracciante agricolo, che per la posizione di mero lavoratore subordinato nell'impresa, non puo essere equiparato al coltivatore diretto. (V 4458/77, mass n 388062; (Conf 3132/78, mass n 392582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)