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Sez. 3, Sentenza n. 8387 del 01/08/1995 (Rv. 493502 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Riconoscimento al concedente della qualifica di coltivatore diretto - Nozione di coltivatore diretto - Coincidenza con la qualità di piccolo imprenditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493502-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

In tema di contratti agrari, la nozione di coltivatore diretto, al fine del riconoscimento della relativa qualifica al concedente che intende far cessare la proroga legale spettante all'affittuario - a norma dell'art. 2 della legge n. 176 del 1978 -, non va intesa nel senso che si tratti del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ., essendo, invece, sufficiente il requisito della normale coltivazione del fondo in modo diretto ed abituale, allo scopo di destinare i prodotti anche solo al proprio consumo, senza che sia necessario, altresì, il possesso della capacità di direzione tecnica ed amministrativa.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)