Sez. L, Sentenza n. 366 del 21/01/1989 (Rv. 461497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPDAI - TRASFERIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPDAI - TRASFERIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE - DECORRENZA.*
L'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1973 n. 44, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (norma che accorda ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità contributiva posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'i.N.P.d.a.I.) delega al ministro del lavoro soltanto la Determinazione dei criteri di tale trasferimento di posizioni contributive e non anche la Determinazione dell'operatività temporale del relativo riconoscimento. Pertanto, ai fini del requisito di almeno quindici anni di anzianità contributiva presso l'i.N.P.d.a.I., cui l'art. 17, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 collega il diritto dei dirigenti di aziende industriali all'assegno previsto dalla stessa norma, detto riconoscimento opera indipendentemente dalla data di presentazione della relativa richiesta all'i.N.P.d.a.I., attesa l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 4 del d.m. 7 luglio 1973, che a tale data fa invece riferimento. (Conf 2785/86, mass n 445826; (Conf 6418/85, mass n 443498).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5 com. 1, DM 07/07/1973, DPR 08/01/1976 num. 58, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)