Sez. L, Sentenza n. 11219 del 21/11/1990 (Rv. 469838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - DELEGA AL MINISTRO DEL LAVORO PER LA SOLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI RELATIVI E NON ANCHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA OPERATIVITÀ TEMPORALE DI ESSO - CONSEGUENZA - CUMULO DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI - EFFICACIA "EX TUNC" - LIMITE TEMPORALE IMPOSTO DAL D.M. 7 LUGLIO 1973 - ILLECEITÀ PER ECCESSO DI DELEGA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - DELEGA AL MINISTRO DEL LAVORO PER LA SOLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI RELATIVI E NON ANCHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA OPERATIVITÀ TEMPORALE DI ESSO - CONSEGUENZA - CUMULO DELLE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI - EFFICACIA "EX TUNC" - LIMITE TEMPORALE IMPOSTO DAL D.M. 7 LUGLIO 1973 - ILLECEITÀ PER ECCESSO DI DELEGA.*
L'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1973 n. 44 (che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva i.N.P.d.a.I. Posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'i.N.P.d.a.I.) delega al ministro del lavoro solo la Determinazione dei criteri di tale trasferimento di posizioni contributive e non anche la Determinazione dell'operatività temporale del relativo riconoscimento. Pertanto - tenuto altresì conto della completa equiparazione dei predetti periodi di Assicurazione presso l'a.G.o. A quelli di Assicurazione diretta presso l'i.N.P.d.a.I. E che la ricongiunzione presso tale istituto dei precedenti periodi di contribuzione a.G.o. Comporta il trasferimento all'i.N.P.d.a.I. Dell'intero montante contributivo i.N.P.S., comprese le somme versate per il riscatto dei periodi contributivi, con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4, 50 per cento annuo - il cumulo delle anzianità contributive derivanti dai trasferimenti di cui al citato art. 5, per periodi che non si sovrappongono, con la anzianità maturata presso l'i.N.P.d.a.I. Non è soggetto, benché condizionato alla richiesta degli interessati, al limite temporale di efficacia (primo giorno del mese di presentazione della domanda) imposto illegittimamente (per eccesso di delega) dall'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1973, ma spiega effetto ex tunc, ove sussistano le condizioni previste dalla detta norma di legge. (V 366/89, mass n 461497; (V 2785/86, mass n 445826; (V 6418/85, mass n 443498).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, DM 07/07/1973 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)