diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4229 del 10/12/1996 Cc. (dep. 01/02/1997) Rv. 206801 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Vizi di legittimità dell'atto amministrativo - Esclusione - Anche nel caso di misure cautelari reali - Carenza di potere - Intervento dell'autorità giudiziaria penale - Possibilità - Condizioni - Fattispecie: sequestro preventivo di discarica provvisoria di rifiuti.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206801-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO

A fronte di un provvedimento amministrativo - nella specie l'ordinanza sindacale che disponeva la discarica provvisoria di rifiuti solidi urbani - è inibito all'autorità giudiziaria penale non solo entrare nel merito del provvedimento stesso, ma neppure in via principale censurarne la legittimità, in base al principio di cui all'art. 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, anche quando si tratti di misure cautelari reali, presupponendo queste pur sempre un'ipotesi di reato. Soltanto nel caso in cui si verta in una ipotesi di carenza di potere denotata da azione amministrativa che esula dai relativi presupposti e limiti, è legittimo, anzi si impone, l'intervento dell'autorità giudiziaria penale a condizione che tale azione configuri un'ipotesi di reato e sia connotata dal relativo elemento psicologico. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso revoca di sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)