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Sez. 4, Sentenza n. 36873 del 15/04/2008 Ud. (dep. 26/09/2008) Rv. 242107 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Illegittimità - Carenza di potere e cattivo uso del potere - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242107-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il giudice penale può disapplicare soltanto gli atti amministrativi inesistenti perché viziati da carenza di potere, in quanto resi in assenza dei presupposti e dei limiti che ineriscono all'esistenza stessa del potere esercitato, non anche quelli viziati per esercizio scorretto del potere, sotto il profilo della competenza, della forma, del contenuto, con particolare riguardo all'eccesso di potere nelle sue diverse manifestazioni. (Nella specie, in tema di gestione dei rifiuti, si è ritenuto correttamente configurato il reato di cui all'art. 50, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'inottemperanza di una ordinanza sindacale di rimozione, resa ex art. 14, comma terzo, stesso D.Lgs., asseritamente viziata da incompetenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)