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Sez. 2, Sentenza n. 1164 del 23/04/1974 (Rv. 369176 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - GIUDIZIO DI INVALIDITA PENSIONABILE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369176-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - GIUDIZIO DI INVALIDITA PENSIONABILE - ADESIONE DEL GIUDICE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giudice del merito non e tenuto a fornire particolare motivazione del giudizio tecnico di invalidita se dichiara di accogliere i risultati della consulenza, ove questa non sia stata oggetto di particolare censura ad opera della parte. In tale caso, tuttavia, i vizi del processo logico osservato dal consulente si ripercuotono sulla decisione; ed a fortiori la motivazione e viziata se risulta l'omesso esame di una parte della consulenza che contraddice alle conclusioni o, peggio, se il consulente ha formato il suo giudizio su considerazioni tecnico-legali nelle quali e errato l' aspetto legale di esse. (V 2843'73, mass n 366431).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)