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Sez. L, Sentenza n. 8288 del 01/09/1997 (Rv. 507384 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici pediatri di libera scelta - Compenso per prestazioni di particolare impegno professionale - Sospensione ex D.L. n. 514 del 1988 - Accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. n. 315 del 1990 - Ripristino dell'indennità - Efficacia dal 10 luglio 1988.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507384-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il diritto al compenso per interventi specifici denominati "prestazioni di particolare impegno professionale", già previsto a favore dei medici pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale dall'art 29 del d.P.R. 290 del 1987, deve intendersi sospeso in attesa del nuovo accordo collettivo nazionale, e non soppresso, dal D.L. 30 novembre 1988 n. 514 (convertito con modificazioni dalla legge n. 23 del 1989); d'altra parte il d.P.R. n. 315 del 1990, di approvazione del nuovo accordo collettivo nazionale, che ha ripristinato il trattamento economico per tali speciali prestazioni (disciplinate dall'art. 29 e dall'allegato "A"), si applica con effetto retroattivo a partire dal 1 luglio 1988, come si evince dall'art. 41, che indica un durata triennale dell'accordo e la sua scadenza al 30 giugno 1991.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/1987 num. 290 art. 29, Decreto Legge 30/11/1988 num. 514 art. 1 com. 3, Legge 29/01/1989 num. 23, DPR 28/09/1990 num. 315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)