Sez. 3, Sentenza n. 5100 del 15/09/1981 (Rv. 415887 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE RELATIVA - PRESUPPOSTO - PROVA - ONERE DELL'AUTORE DELL'ECCEZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - ECCEZIONE RELATIVA - PRESUPPOSTO - PROVA - ONERE DELL'AUTORE DELL'ECCEZIONE.*
L'eccezione di litispendenza presuppone l'identità delle azioni relativamente alle quali si svolge, davanti ai giudici diversi, un duplice processo e, quindi, la coincidenza dei rispettivi elementi costitutivi (soggetti, petitum e causa petendi), circostanze la cui prova incombe all'autore della eccezione stessa. (V. 2139/80, mass. N. 405800).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)