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Sez. 3, Sentenza n. 9839 del 11/11/1996 (Rv. 500464 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esame e decisione in ordine a detta eccezione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500464-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

L'eccezione di litispendenza è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di merito, non essendo consentita nel giudizio di Cassazione la produzione di nuovi documenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)