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Sez. 3, Sentenza n. 9360 del 10/04/2008 (Rv. 602537 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA | Sospensione dell'esecuzione per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione - Termine di efficacia del precetto - Sospensione - Sussistenza - Revoca della sospensione dell'esecuzione con ordinanza non pronunziata in udienza - Conseguenza - Ripresa del computo del termine di efficacia del precetto - Decorrenza - Individuazione - Riferibilità al momento della comunicazione dell'ordinanza e non a quello della sua emissione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602537-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA

Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai sensi dell'art. 373, comma secondo, cod. proc. civ., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, e ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo, cod. proc. civ.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)