Sez. 3, Sentenza n. 19228 del 14/09/2007 (Rv. 598815 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Vizi del decreto di trasferimento - Rimedi esperibili - Opposizione agli atti esecutivi - Provvedimento del G.E. "inaudita altera parte" - Ordine di non eseguire il decreto di trasferimento sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti - Natura del provvedimento - Incidenza sia sull'efficacia del titolo esecutivo sia sul processo esecutivo - Conseguenze - Assimilabilità della sua natura a quella del provvedimento di cui all'art. 351, comma terzo, cod. proc. civ. - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Il decreto del giudice dell'esecuzione con il quale, a seguito di opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento, viene concesso il provvedimento ritenuto opportuno (art. 618, primo comma, cod. proc. civ.) e disposto che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti, è un provvedimento di sospensione adottato a seguito di impugnazione del titolo esecutivo e dal giudice di tale impugnazione (art. 623 cod. proc. civ.) e non solo un provvedimento di sospensione emesso in dipendenza di opposizione all'esecuzione e dal giudice dell'esecuzione, spiegando, perciò, i suoi effetti sia sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia sul processo esecutivo dal cui giudice è stato emanato. (Nella specie, la S.C. ha, altresì, affermato che il provvedimento ha la stessa natura di quello adottato, in base all'art. 351, terzo comma, cod. proc. civ., dal giudice dell'appello, che, se ricorrono gravi motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)