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Sez. 3, Sentenza n. 5577 del 23/06/1997 (Rv. 505370 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE | Sospensione del termine (art. 481, secondo comma, cod. proc. civ.) - Proroga legale dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Intimazione di nuovo precetto dopo la cessazione della proroga - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505370-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE

Il termine di efficacia del precetto, previsto dall'art. 481, primo comma cod. proc. civ., si sospende (secondo comma stesso articolo) anche nel caso in cui una norma - nella specie art. 2 D.L. 24 settembre 1986 n. 579 - dispone una proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e pertanto se il creditore, cessata la sospensione, intima un altro precetto per il medesimo titolo, le relative spese, diritti e onorari del difensore, restano a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 605, Decreto Legisl. 24/09/1986 num. 579 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)