Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 30/05/1967 (Rv. 327680 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - CUSTODIA - CESSAZIONE.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - CUSTODIA - CESSAZIONE.*
Nel contratto di trasporto di cose, l'obbligazione principale del vettore, consistente nel trasferimento della cosa oggetto del contratto da luogo a luogo, comporta normalmente il passaggio della detenzione e, correlativamente, il dovere di conservare e custodire le merci trasportate. L'Obbligo della custodia e della conservazione delle cose trasportate e la relativa responsabilita del vettore per la perdita delle cose stesse non vengono meno con l'arrivo delle cose a destinazione, ma cessano soltanto con la consegna al destinatario, e cio anche nell'ipotesi dell'inesistenza di un Obbligo di consegna al destinatario. Nell'ipotesi di impossibilita della consegna, disciplinata dall'art. 1690 cod.civ., non puo farsi ricorso agli Usi richiamati dall'art. 1687 cod.civ., perche gli Usi costituiscono fonte sussidiaria del diritto solo nelle materie in cui manchi del tutto la disciplina legislativa. (nella specie, e stata ritenuta la responsabilita del vettore, per avere, sia pure in conformita all'uso vigente nella zona, abbandonato alla fermata dell'autolinea un collo - andato poi disperso -, non essendosi presentato il destinatario per ritirarlo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1690, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)