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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 01/10/1975 (Rv. 377183 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - ESTENSIONE - ATTIVITA ACCESSORIE ALLA CONSEGNA - INCLUSIONE - CUSTODIA - CONSERVAZIONE - DOVERE DEL VETTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377183-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - ESTENSIONE - ATTIVITA ACCESSORIE ALLA CONSEGNA - INCLUSIONE - CUSTODIA - CONSERVAZIONE - DOVERE DEL VETTORE - LIMITI.*

La responsabilita del vettore per le cose trasportate non puo ritenersi limitata all'attivita di trasferimento della cosa da luogo a luogo, ma si estende a tutte le attivita accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui e preordinato l'adempimento dell'obbligazione principale, e viene meno solo con la consegna al destinatario. Solo con detta consegna viene meno, altresi, il dovere di conservazione e di custodia che incombe al vettore, salva, nel caso di mancata collaborazione del destinatario, l'applicazione della norma dell'art 1686 cod civ, che prevede l'Obbligo di chiedere istruzioni al mittente e di provvedere alla custodia delle cose consegnategli. (V 1205/67, mass n 327680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1686, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1690, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)