Sez. 6, Sentenza n. 16868 del 20/03/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272920 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Convalida dell'arresto - Avviso al difensore - Applicazione del termine di venntiquattro ore previsto dall'art. 10, legge n. 69 del 2005 - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di ventiquattro ore, previsto dall'art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per l'avviso al difensore dell'interessato nei cui confronti la corte di appello ha applicato una misura coercitiva, non trova applicazione con riferimento all'udienza di convalida dell'arresto eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria per la cui celebrazione l'art. 13, legge cit., prevede il più breve termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, sulla base della specifica disciplina dell'iter procedurale prevista dall'art 13, legge n. 69 del 2005, e delle cadenze temporali più ristrette rispetto alle ipotesi disciplinate dagli artt. 9 e 10, legge cit., il rinvio a tali norme contenuto al secondo comma dell'art. 13 deve essere riferito esclusivamente alla necessaria pronuncia dell'ordinanza di convalida, una volta escluso che l'arresto sia stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 10, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 11, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)