Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 22/10/1970 (Rv. 348222 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE NON AMMESSA IN PRIMO GRADO PER DIFETTO DI SPECIFICITA - RIPROPOSIZIONE SPECIFICA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA TESTIMONIALE NON AMMESSA IN PRIMO GRADO PER DIFETTO DI SPECIFICITA - RIPROPOSIZIONE SPECIFICA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
La prova testimoniale dichiarata inammissibile nel giudizio di primo grado per difetto di specificita nella formulazione dei capitoli, non puo essere riproposta in appello, sia pure con le opportune specificazioni, in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova gia dedotta in primo grado in modo non conforme a legge. (Conf 287'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)