Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 09/06/1986 (Rv. 446656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO PER GENERICITÀ - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO CON DEDUZIONE DI CAPITALI DETTAGLIATAMENTE ARTICOLATI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO PER GENERICITÀ - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO CON DEDUZIONE DI CAPITALI DETTAGLIATAMENTE ARTICOLATI - INAMMISSIBILITÀ.*
La prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, non può essere riproposta in appello, attraverso la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, in quanto se è vero che il giudice d'appello può riesaminare la questione della sussistenza o meno della specificazione dei capitoli di prova dedotti in primo grado, tuttavia la decadenza pronunziata in primo grado non può essere sanata in appello mediante la tardiva indicazione dei fatti, ostandovi il principio della unicità della prova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.. (Conf 2023/75, mass n 375738; (Conf 2105/70, mass n 348222; (Conf 287/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)