Sez. 2, Sentenza n. 5620 del 14/12/1989 (Rv. 464594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE PER GENERICITÀ NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE PER GENERICITÀ NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il requisito della novità a cui è condizionata, a norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, sempreché la parte non sia incorsa in decadenze definitive (per esempio, ex art. 244, terzo comma, cod. proc. civ. o 104 disp. Att. Stesso codice) e non sia violato il principio della unicità della prova (desumibile dal secondo comma del citato art. 244), dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, a fortiori, la possibilità, per la stessa parte non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello. (contra 3815/86, mass n 446656; (contra 2023/75, mass n 375738; (contra 2105/70, mass n 348222).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)