Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 08/05/1978 (Rv. 391611 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - ATTO DI FRODE IN COMMERCIO EX ART 515 COD PEN - IPOTESI DI CONCORRENZA SLEALE EX ART 2598 N 3 COD CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (VENDITA DI UNA TAZZA DI DECAFFEINATO "MOTTA" ANZICHE DI CAFFE "HAG").*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - ATTO DI FRODE IN COMMERCIO EX ART 515 COD PEN - IPOTESI DI CONCORRENZA SLEALE EX ART 2598 N 3 COD CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (VENDITA DI UNA TAZZA DI DECAFFEINATO "MOTTA" ANZICHE DI CAFFE "HAG").*
Un atto di frode in commercio, secondo la previsione di cui allo art 515 cod pen, non e di per se sufficiente ad integrare una ipotesi di concorrenza sleale a norma dell'art 2598 n 3 cod civ, occorrendo, a tal fine, che l'atto medesimo, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, risulti idoneo a generare serio pericolo di danno, per le sue ripercussioni immediate o possibili, nella sfera di impresa concorrente. (nella specie, la SC ha ritenuto incensurabile, perche correttamente motivata nel rispetto del principio indicato, la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano escluso la ricorrenza di concorrenza sleale in danno della societa produttrice del caffe decaffeinato "Hag", con riguardo ad un singolo episodio di frode in commercio da parte del gestore di un "bar", consistito nella vendita ad un cliente di una tazza di decaffeinato "Motta", anziche, come pattuito, "Hag"). (V 582/76, mass n 379229; (V 2458/74, mass n 370869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)