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Sez. U, Sentenza n. 582 del 23/02/1976 (Rv. 379229 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DA PARTE DI UN CONCORRENTE DI NORME PUBBLICISTICHE - REPRESSIONE DELL'ILLECITO DENUNCIATO - POTESTAS IUDICANDI DEL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME PUBBLICISTICHE - CONTESTUALE SQUILIBRIO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO CON CONSEGUENTE DANNO ALL'IMPRESA DELL'ATTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379229-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - VIOLAZIONE DA PARTE DI UN CONCORRENTE DI NORME PUBBLICISTICHE - REPRESSIONE DELL'ILLECITO DENUNCIATO - POTESTAS IUDICANDI DEL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI NORME PUBBLICISTICHE - CONTESTUALE SQUILIBRIO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO CON CONSEGUENTE DANNO ALL'IMPRESA DELL'ATTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Poiche, nell'economia di mercato, la concorrenza deve svolgersi nel rispetto sia dei limiti posti da norme di diritto pubblico (penali, fiscali ed amministrative) che tutelano soltanto interessi generali, sia dei limiti fissati da norme privatistiche, dettate nell'interesse esclusivo degli imprenditori concorrenti, quali quelle che vietano gli Atti di concorrenza sleale (art 2598 e segg cod civ), deve ritenersi - data la diversita degli interessi giuridici protetti dai due tipi di norme - che, per regola generale e salvo eccezioni, i comportamenti lesivi della prima categoria delle norme citate non integrano, di per se stessi, Atti di concorrenza sleale reprimibili sul piano privatistico. Ne consegue che se un imprenditore si limiti a dedurre la mera violazione, da parte di un concorrente, di norme pubblicistiche, il giudice civile, erroneamente adito ex art 2598 cod civ, e privo di potestas judicandi in ordine alla repressione dell'illecito denunciato, non avendo l'attore dedotto, a fondamento della sua domanda, la violazione di un suo diritto soggettivo privato. Sussiste, per contro, la giurisdizione del giudice civile nel caso in cui l'attore, lungi dal limitarsi a denunciare un mero fatto lesivo di norme pubblicistiche, descriva, invece, questo stesso fatto come un elemento di una piu complessa attivita di concorrenza illecita, che mediante il malizioso ed artificiale squilibrio delle condizioni del mercato, si rifletta direttamente sulla sua sfera patrimoniale e danneggi la sua impresa. In quest'ultimo caso, infatti, la posizione soggettiva invocata a base della domanda, e astrattamente configurabile come diritto soggettivo perfetto, per cui, siccome i provvedimenti richiesti ex artt 2599 e 2600 cod civ, rientrano nei poteri del giudice ordinario adito, questi, per accertare se il vantato diritto esista, o meno, in concreto, deve pronunziare sul merito, accogliendo o respingendo la domanda, ma non puo dichiarare quest'ultima inammissibile, negando la giurisdizione che certamente gli spetta. (nella specie, il titolare di un cinematografo non si era limitato a invocare, a fondamento della sua domanda di risarcimento per concorrenza sleale a norma dell'art 2598 n 3 cod civ, la sola circostanza che il proprietario di una vicina sala cinematografica proiettava lungometraggi, in contravvenzione della licenza di Esercizio che lo abilitava soltanto alla proiezione di cortometraggi, ma aveva, altresi, dedotto le modalita ingannatorie con le quali il convenuto poneva in essere tale comportamento abusivo, sia con il comunicare all'autorita di ps di proiettare films del tipo consentito, sia operando ai lungometraggi in realta proiettati, alcuni tagli, al fine di eludere il divieto di proiezione, sia ricorrendo ad una pubblicita menzognera, con la quale prometteva agli utenti un prodotto apparentemente simile a quello offerto dagli altri cinematografi, con il risultato di stornare la clientela dagli esercizi viciniori. La suprema Corte ha dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla proposta Azione di concorrenza sleale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599, Cod. Civ. art. 2600, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)