Sez. 6, Sentenza n. 7347 del 16/01/1990 Ud. (dep. 25/05/1990) Rv. 184406 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - APPREZZAMENTO DELLA PROVA - È AFFIDATO IN VIA ESCLUSIVA AL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - È LIMITATO ALLA CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - APPREZZAMENTO DELLA PROVA - È AFFIDATO IN VIA ESCLUSIVA AL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - È LIMITATO ALLA CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE.*
L'apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito: questi infatti è libero di valutare gli elementi raccolti nell'istruzione e nel dibattimento, organizzandoli e dando ad essi, singolarmente considerati e nel loro complesso, il peso e il significato più plausibile. Il controllo della Corte di Cassazione è limitato, invece, alla congruità della motivazione, nel senso che il ragionamento seguito dai giudici di merito deve rispettare le regole della logica. Quindi l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, l'esame degli elementi raccolti, il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza, la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in Cassazione se congruamente motivato dal punto di vista logico-giuridico. (V mass n 182290 ed ivi citate; (V mass n 174180; (Conf mass n 169944, sulla parte ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)