Sez. 2, Sentenza n. 10449 del 13/06/1985 Ud. (dep. 09/11/1985) Rv. 171002 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE AL TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULL'ATTENDIBILITÀ SOSTANZIALE DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE AL TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULL'ATTENDIBILITÀ SOSTANZIALE DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*
Il giudice di merito ha l'Obbligo di controllare l'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non potendo, sul piano concreto, siffatta deposizione equipararsi a quella del testimone estraneo, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa, stante la situazione di antagonismo della persona offesa rispetto all'imputato. (V mass n 147919; (V mass n 147636; (V mass n 144474; (Conf mass n 153268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)