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Sez. 5, Sentenza n. 4023 del 05/02/1982 Ud. (dep. 19/04/1982) Rv. 153268 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE A TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153268-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - EQUIPARAZIONE A TESTIMONE ESTRANEO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA - NECESSITÀ.*

Il giudice di merito ha l'Obbligo di controllare l'attendibilità sostanziale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non potendo, sul piano concreto, siffatta deposizione equipararsi a quella del testimone estraneo immune dal sospetto di interesse all'esito della causa, stante la situazione di antagonismo della persona offesa rispetto all'imputato. L'adempimento di tale Obbligo deve essere enunciato nella sentenza con l'indicazione delle ragioni in base alle quali la deposizione della persona offesa è stata ritenuta veritiera. (Conf. Mass. Nn. 147919; 147636, ed ivi cit.. Sulla insindacabilità della valutazione del giudice di merito che abbia utilizzato la deposizione della persona offesa come unico elemento di prova, se congruamente e logicamente motivata: mass. N. 144474, ed ivi cit.. Nel senso della non equiparabilità della persona offesa al testimone estraneo: mass. N. 145272, ed ivi cit.; mass. N. 143814).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)