Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 09/10/2012 (Rv. 623733 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA | Obbligo indennitario per l'occupazione finalizzata agli interventi di recupero dopo il sisma in Friuli del 1976 - Titolare passivo - Individuazione - Comune - Diritto di rivalsa verso la Regione - Sussistenza - Esclusione - Rapporti interni alla delega intersoggettiva - Irrilevanza - Fondamento.
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA
L'indennità per l'occupazione finalizzata agli interventi di recupero dopo il sisma in Friuli del 1976 è a carico del Comune, il quale, in difetto di specifica convenzione o previsione di legge, non ha diritto di rivalsa nei confronti della Regione, atteso che la delega intersoggettiva comporta che l'ente delegato agisca nei rapporti esterni (anche verso i proprietari degli immobili oggetto degli interventi di recupero) in nome proprio e non come rappresentante del delegante, per cui al delegato sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connessi alla sua attività, senza che, in contrario, abbiano rilievo le ripercussioni dell'attività stessa nei rapporti interni col delegante, quali l'incidenza sulla Regione delle spese sostenute dal Comune per le funzioni ad esso delegate.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 21/07/1976 num. 33, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 30/08/1976 num. 49, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 20/06/1977 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)