Sez. U, Sentenza n. 3043 del 08/02/2013 (Rv. 624901 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Delega di funzioni - Avvalimento - Differenza quanto alla imputabilità degli effetti dell'attività - Rapporti reciproci tra enti muniti entrambi di autonoma soggettività giuridica - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di svolgimento di attività amministrativa, la delega di funzioni comporta la riferibilità immediata degli atti all'ente delegato, al contrario di quel che accade nel caso dell'"avvalimento", in cui un ente si serve dell'attività svolta da un altro ente in guisa di un proprio apparato operativo. Nell'un caso come nell'altro, però, se si tratta di enti dotati entrambi di autonoma e distinta soggettività giuridica, questa non viene meno nei reciproci rapporti, né si crea confusione contabile ed amministrativa tra di essi.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)