Sez. 1, Sentenza n. 2949 del 13/02/2015 (Rv. 634330 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Art. 26 legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Decreto del tribunale sul reclamo avverso provvedimento del giudice delegato - Possibilità di ulteriore reclamo alla corte d'appello - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
L'art. 26, primo comma, legge fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non può essere interpretato nel senso che il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento del giudice delegato è, a sua volta, impugnabile con ulteriore reclamo alla corte d'appello, altrimenti consentendosi di duplicare il mezzo di tutela e di disporre potenzialmente di quattro gradi di giudizio, con evidente abuso del processo e violazione della sua ragionevole durata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)