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Sez. 1, Sentenza n. 23212 del 17/12/2012 (Rv. 624775 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ordinanza di gara su offerta in aumento di sesto - Impugnabilità ex art. 617 cod. proc. civ. e in sede fallimentare ex art. 26 legge fall. - Successivo provvedimento di aggiudicazione al maggior offerente nella gara - Reclamo sulla base di motivi di illegittimità della prima ordinanza non impugnata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624775-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Nella procedura esecutiva fallimentare, l'ordinanza che dispone la gara sull'offerta in aumento di sesto è impugnabile ex art. 617 cod. proc. civ., come provvedimento non meramente preparatorio, ma dotato di autonomia funzionale e soggetto a speciale pubblicità, ed il termine per l'opposizione (come quello per il reclamo ex art. 26 legge fall.) decorre dalla pubblicazione dell'avviso, ai sensi dell'art. 570 cod. proc. civ. o dalla convocazione delle parti prescritta dal successivo art. 573; pertanto, è inammissibile il reclamo, fondato su motivi di illegittimità dell'ordinanza di apertura della fase di rincaro non impugnata, proposto avverso il provvedimento del giudice delegato che dispone la vendita a favore della società maggiore offerente nella gara.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)