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Sez. L, Sentenza n. 9943 del 24/09/1991 (Rv. 473985 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Pensione o assegno di invalidità per gli invalidi civili - Decorrenza - Attribuzione della domanda del valore di un requisito concorrente con quelli sanitari e reddituali - Conseguenze - Mancanza di uno di questi ultimi requisiti - Presentazione di nuova domanda - Decorrenza della pensione da epoca anteriore coincidente col verificarsi di detti requisiti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473985-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

In materia di pensione (o assegno) di inabilità, prevista in favore degli invalidi civili della legge n. 118 del 1971, la prevista decorrenza dell'erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa - a differenza dell'analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su di uno specifico rapporto assicurativo - ha l'effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un concorrente requisito, che si somma a quelli sanitari e reddituali, per il riconoscimento del diritto. Ne consegue che detta domanda conserva tale valore solo quando nel corso del susseguente procedimento amministrativo venga accertata l'esistenza anche dei menzionati requisiti ulteriori, mentre ove manchi uno di essi (nella specie, quello reddituale), che sopravvenga solo dopo l'originario accertamento negativo, non è possibile far decorrere il beneficio da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica sia delle condizioni di invalidità che di quelle economiche.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)