Sez. L, Sentenza n. 7913 del 23/08/1997 (Rv. 507034 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di inabilità per gli invalidi civili - Decorrenza - Domanda - Requisito concorrente con quello sanitario e reddituale - Conseguenze - Mancanza di uno dei suddetti requisiti - Presentazione di nuova domanda - Necessità - Decorrenza della pensione da epoca anteriore alla presentazione della nuova domanda - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di pensione di inabilità in favore degli invalidi civili di cui alla legge n. 118 del 1971, la prevista decorrenza dell'erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della relativa domanda amministrativa - a differenza dell'analoga previsione posta per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su di uno specifico rapporto assicurativo - ha l'effetto di attribuire alla domanda stessa il valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto. Detta domanda, pertanto, conserva il proprio valore solo quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata l'esistenza anche degli altri requisiti, mentre, ove uno di essi manchi e sopravvenga solo dopo l'originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla positiva verifica sia delle condizioni di invalidità che di quelle economiche. Ne consegue che quando, come nella specie, sia stata revocata la pensione in seguito all'accertamento negativo della persistenza del requisito reddituale, l'istanza dell'assistita - presentata in seguito e a ragione dell'innalzamento dei limiti di reddito per fruire della prestazione assistenziale previsto dalla legge n. 33 del 1980 - costituisce non una mera richiesta di riesame, ma una nuova domanda della prestazione, che impone una nuova verifica della sussistenza dei requisiti economico e sanitario e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto a pensione dal mese successivo a quello della sua presentazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)