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Sez. L, Sentenza n. 8055 del 13/06/2000 (Rv. 537557 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Stato di incollocazione al lavoro - Prova - Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Natura - Elemento costitutivo del diritto e condizione dell'azione - Configurabilità - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537557-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, lo stato di "incollocazione al lavoro", che va dimostrato mediante la infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, costituisce un elemento costitutivo del diritto, che può intervenire anche in corso di causa - ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie - senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda amministrativa diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito. Ed invero, l'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. concernente le controversie in materia di invalidità pensionabile, prevede espressamente che vengano prese in esame le infermità e gli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario a fini di economicità, fini che sarebbero frustrati se non si consentisse anche la verifica, nel corso del procedimento giudiziale, degli ulteriori requisiti come l'incollocazione al lavoro, che possono ben sopraggiungere in conseguenza dell'aggravamento delle infermità preesistenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)