Sez. 3, Sentenza n. 26077 del 13/03/2007 Cc. (dep. 06/07/2007) Rv. 237125 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Esercizio di giuoco d'azzardo a mezzo di apparecchi elettronici - Depenalizzazione dell'art.110 TULPS - Reato di cui all'art.4, comma quarto, L. n.401 del 1989 - Configurabilità - Ragioni.
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE
L'esercizio di giuochi d'azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati (nella specie, videopoker), non più soggetti alla sanzione penale prima prevista dall'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931 per effetto della depenalizzazione operata dalla L. n. 266 del 2005, configura il reato di cui all'art. 4, comma quarto, L. n. 401 del 1989, in applicazione dell'art. 9, comma primo, della L. n. 689 del 1981 attesa la natura speciale della norma sanzionatoria penale rispetto a quella amministrativa contemplata dall'art.110, comma nono, R.D. n. 773 del 1931. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di alcuni apparecchi videopoker e del locale ove erano installati, ravvisando il nesso di pertinenzialità tra detti beni ed il reato di cui all'art. 4 L. n. 401 del 1989).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 543 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)