Sez. L, Sentenza n. 1263 del 21/02/1990 (Rv. 465432 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COORDINAMENTO DELLE VARIE CLAUSOLE CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA SINGOLA CLAUSOLA SULLA BASE DEL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14 C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DELLA FINMARE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COORDINAMENTO DELLE VARIE CLAUSOLE CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETÀ - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LA SINGOLA CLAUSOLA SULLA BASE DEL SENSO LETTERALE DELLE PAROLE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 14 C.C.N.L. PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DELLA FINMARE.*
Nell'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes - la quale non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale - occorre procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, atteso che per quest'ultimo si intende la formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte che la compone e non già in una parte soltanto, qual è una singola clausola di un contratto composto di più clausole. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando l'art. 14 C.C.n.L. per i dirigenti di aziende della Finmare del 1975 che esclude il licenziamento del dirigente in caso di fatti commessi dal medesimo e connessi alla prestazione lavorativa, che abbiano comportato responsabilità civile e/o penale verso terzi - aveva ritenuto che la norma non riguardasse anche i fatti commessi in danno dello stesso datore di lavoro, per i quali era invece possibile il licenziamento del dirigente). (V 1426/88, mass n 457531; (V 5600/87, mass n 454074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 07/07/1975 num. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)